Statuto

Articolo 1 – Denominazione
Nel rispetto delle leggi vigenti è costituita l’Associazione di categoria TSS (Tecnici dello Spettacolo Sicilia). Un ente di diritto privato senza fini di lucro, apolitico, apartitico e laico che intende operare con principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

Articolo 2 – Sede e durata
L’associazione ha sede legale in Via Calabria 2 – 94019 Valguarnera Caropepe (EN). La durata dell’Associazione è illimitata, o finchè saranno validi e perseguibili gli scopi per la quale è stata costituita.

Articolo 3 – Scopi dell’Associazione

  1. Creazione e rafforzamento dell’identità della categoria.
  2. La tutela dei diritti della categoria nei rapporti con la committenza, con le istituzioni, con le produzioni, con i teatri, con i service, con le cooperative, con le agenzie, con gli enti pubblici e le altre parti sociali.
  3. Erogazione di servizi di assistenza e consulenza per i soci.
  4. Organizzazione di corsi formativi inerenti alle tematiche che ruotano attorno temi del nostro settore lavorativo.
  5. L’incoraggiamento alla partecipazione ad organizzazioni sindacali.
  6. La creazione di una banca dati delle maestranze dello spettacolo.
  7. Creazione di convenzioni con società assicurative, studi professionali, agenzie di viaggi, attività commerciali e qualunque altra attività inerente.
  8. Creazione di rapporti con altre associazioni, enti e aziende al fine di raggiungere scopi comuni.
  9. Creazione e diffusione di gadget e strumenti professionali al fine di promuovere l’associazione.
  10. Organizzazione di eventi: fiere promozionali di settore, feste, concerti, spettacoli teatrali e performance, produzione di cortometraggi, audiovisivi e manifestazioni.
  11. Utilizzo di strumenti di divulgazione cartacei e multimediali o equivalenti al fine di promuovere le attività dell’associazione.

Articolo 4 – Organi e cariche sociali

  1. Le cariche sociali hanno un mandato della durata di anni 3 (tre).

Le cariche sociali sono costituite da:

  1. L’assemblea dei soci: ha poteri elettivi e decisionali, approva i bilanci, può modificare lo Statuto e stabilisce il programma delle attività dell’associazione.
  2. E’ obbligatoria almeno un’ assemblea ordinaria generale annuale che verrà svolta prima dell’inizio del nuovo anno sociale dove si visioneranno i bilanci consuntivi, preventivi e si discuterà delle azioni future.
  3. Le assemblee straordinarie possono essere indette dal consiglio direttivo o dalla metà dei soci più uno (1) con il preavviso di sette (7) giorni.
  4. Saranno previste doppie convocazioni solo per l’assemblea generale e straordinaria.
  5. L’associazione può avvalersi di strumenti tecnologici e informatici di videoconferenza per lo svolgimento delle attività dell’associazione e per tutte le attività finalizzate al raggiungimento degli scopi stessi dell’associazione.
  6. Il Consiglio Direttivo: è l’organo esecutivo dell’associazione eletto dall’Assemblea tra gli aderenti maggiorenni, si occupa dell’amministrazione ed è composto da:
  7. Presidente: è il rappresentante legale e portavoce dell’associazione e fa parte del consiglio direttivo e dallo stesso viene eletto. Il presidente, se d’accordo, rimane di diritto parte del direttivo del periodo seguente per garantire una continuità comunicativa e può essere rieletto con carica di Presidente.
  8. Vice Presidente: sostituisce il Presidente in caso di assenza e fa parte del consiglio direttivo.
  9. Segretario: è responsabile degli atti e dei documenti associativi. Dopo apposita approvazione del consiglio direttivo può essere anche una figura esterna all’Associazione. Viene indicato direttamente dal Presidente.
  10. Tesoriere: è il responsabile della tenuta dei libri contabili e della gestione del patrimonio e può essere anche una figura esterna all’Associazione.
  11. Consiglieri: formano il consiglio direttivo, deve essere formato sempre da un numero dispari ed è composto da un minimo di 5 (cinque) e un massimo di 11 (undici) persone.
  12. Le figure di segretario e/o tesoriere esterni all’associazione non avranno diritto di voto durante le riunioni e assemblee.

Articolo 5 – Elezioni delle cariche

  1. L’anno sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno.
  2. L’assemblea si farà prima della fine dell’anno con le elezioni delle cariche.
  3. Allo scadere del mandato verranno indette delle elezioni per costituire un nuovo consiglio direttivo che avrà durata di anni 3 (tre).
  4. Qualora il numero dei candidati non ecceda il numero massimo delle cariche sociali, nel rispetto del numero dispari degli eletti sopra menzionato, l’elezione avverrà in modo diretto.
  5. Se i candidati non superano il numero massimo e sono di numero pari, si indicono delle elezioni.
  6. Nel caso i candidati eccedano il numero massimo anche di uno rispetto alle cariche sociali, verranno indette delle elezioni, dell’assemblea dei soci.
  7. Nel caso di parità di voto verrà indetto un ballottaggio.
  8. Dopo la presentazione dei candidati tra tutti i soci pervenuta un mese prima (Novembre) della scadenza dell’anno associativo, l’assemblea generale vota i componenti del consiglio direttivo e il consiglio direttivo vota il presidente tra i membri eletti del consiglio direttivo.
  9. Il segretario è eletto dal presidente e può essere uno dei soci o una persona esterna.
  10. Un componente del direttivo può perdere la sua carica in caso di dimissioni o di sfiducia.
  11. La sfiducia può essere proposta dal direttivo o dalla metà più uno (1) dei soci.

Articolo 6 – Tipologie di soci

  1. Soci Fondatori: sono quei soci che hanno costituito l’Associazione, presenti nell’atto costitutivo allegato al presente Statuto ed eleggono durante l’assemblea costitutiva il primo consiglio direttivo.
  2. Soci Ordinari: sono esclusivamente tecnici dello spettacolo che previa domanda di ammissione, e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell’Associazione.
  3. Soci Sostenitori: sono coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, ad alcune iniziative, eventi o manifestazioni. Tale categoria di Associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto Associativo, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di essere convocati nelle assemblee sociali. Gli Associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell’apposito libro Soci Sostenitori. Possono contribuire economicamente o esercitato attività in favore dell’Associazione stessa, oppure ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione.
  4. Soci Benemeriti/Onorari: sono quelli che per la frequentazione
    dell’Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato
    attività in favore dell’Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione. In virtù di tali apporti monetari e non, tale categoria è esonerata dal versamento della quota associativa annuale.

Articolo 7 – Modalità d’iscrizione

  1. L’aspirante socio per accedere all’associazione deve presentare opportuna domanda al consiglio direttivo il quale è tenuto a dare una risposta entro
    trenta giorni. In caso di rifiuto il consiglio direttivo deve specificare la motivazione.
  2. La domanda viene fornita dall’Associazione e deve essere compilata e spedita dall’aspirante socio o tramite posta elettronica certificata PEC o raccomandata, o consegna a mano.
  3. Affinchè l’iscrizione abbia validità il socio deve versare una quota
    associativa che ha validità di un anno con scadenza il 31 dicembre.

Articolo 8 – Limiti di ammissione

  1. L’ammissione è rivolta ai soli tecnici dello spettacolo che dimostrino di condividere gli scopi statutari e che dimostrino comprovata esperienza referenziati da parte di almeno un socio già presente nell’associazione o eventuale colloquio conoscitivo.
  2. E’ consentito l’iscrizione all’associazione ai soci che abbiano compiuto almeno diciotto anni, oppure a partire dall’età minima lavorativa consentita dalla legge vigente, previa autorizzazione dei propri genitori o di chi ne fa le veci.

Articolo 9 – Diritti dei soci

  1. Il socio ha diritto ai vantaggi e servizi che l’associazione eroga in modo agevolato rispetto a fruitori non soci.
  2. Ha diritto di partecipazione alla vita sociale, di voto e può candidarsi alle cariche associative.
  3. I soci hanno diritto di fare richiesta di consultazione dei documenti associativi come delibere, bilanci, rendiconti e registri.

Articolo 10 – Doveri dei soci

  1. Tutti i soci si impegnano in prima persona al mantenimento e alla crescita dell’associazione, svolgendo la propria attività in modo personale, volontario e gratuito.
  2. Il socio s’impegna a rispettare tutti i valori dell’associazione ed escludere dalla propria vita lavorativa e associativa i comportamenti che vanno contro l’etica sociale, o che in qualche modo possano ledere l’immagine della stessa, ivi compreso il lavoro nero e ogni sua forma, pena l’esclusione.

Articolo 11 – Recesso e/o esclusione del socio

  1. La recessione come socio può avvenire esclusivamente tramite apposita richiesta scritta. Allo scadere del rinnovo, se non verrà rinnovata l’iscrizione il socio non potrà prendere parte alle attività dell’associazione fino al rinnovo.
  2. Il socio può essere escluso dall’Associazione in caso di inadempienza all’art. 8 o per cattiva condotta a danno dell’Associazione e dei suoi principi morali.
  3. L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo e deve essere comunicata al socio esponendo i motivi e ratificata alla prima riunione utile.

Articolo 12 – Assemblee

  1. E’ obbligatoria una sola assemblea ordinaria generale annuale che verrà svolta all’inizio dell’anno sociale dove si visioneranno i bilanci consuntivi, preventivi e si discuterà delle azioni future.
  2. Le assemblee straordinarie possono essere indette dal consiglio direttivo o dalla metà dei soci più uno (1) con il preavviso di sette (7) giorni.
  3. Saranno previste doppie convocazioni solo per l’assemblea generale e straordinaria.

Articolo 13 – Capitale sociale

Il patrimonio dell’Associazione proviene dalle quote associative dei soci, in misura decisa annualmente dal direttivo e ratificata nell’assemblea, dalle attività promozionali, da partecipazione a bandi, da donazioni, contributi, lasciti di natura economica o sottoforma di beni, provenienti da persone o enti le cui finalità non siano in contrasto con l’etica e gli scopi sociali dell’Associazione, la quale si riserva la possibilità di rifiutare in caso che gli stessi costituiscano un condizionamento dell’Associazione.

Articolo 14 – Rimborso e gettoni di presenza

  1. Le attività svolte per l’Associazione vengono effettuate prevalentemente a titolo volontario e gratuito.
  2. Possono essere previsti rimborsi spesa presentando apposite ricevute giustificative. Si prevede anche la possibilità di gettoni di presenza per eventuali lavori di maggior impegno.
  3. L’Associazione in caso di necessità può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
  4. Data la natura della professione dei soci, in caso di eventi dal vivo o manifestazioni organizzate per l’Associazione, i soci che si occuperanno della parte tecnica, lo faranno a titolo gratuito, e la stessa provvederà alla messa in regola.
  5. In tutti i casi elencati sarà sempre il consiglio direttivo ad assegnare gli incarichi e ad autorizzare tali movimenti economici.

Articolo 15 – Limiti ed uso dei beni dell’Associazione

  1. L’utilizzo dei beni dell’Associazione deve essere autorizzato sempre dal direttivo.
  2. L’eventuale attività di noleggio dei beni dell’associazione non può essere preponderante rispetto alle altre svolte dall’Associazione.
  3. In caso di scioglimento dell’Associazione i beni non potranno essere suddivisi tra i soci e verranno lasciati in donazione ad altre Associazioni e enti non a scopo di lucro.

Articolo 16 – Comunicazione con l’Associazione

Le comunicazioni avverranno solo tramite PEC indicata sul sito dell’Associazione, raccomandata, o in prima persona.

Articolo 17 – Foro competente

Per ogni controversia è competente il foro di Enna.

Articolo 18 – Norme transitorie e disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto in questo statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti.